PROTEZIONE CIVILE "LUPI DEL VULTURE" RIONERO IN VULTURE (PZ) |
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Questo è il nostroSTATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE,
SEDE E DURATA ARTICOLO
1 E’ costituita l’Associazione di Volontariato di
Protezione Civile denominata: " LUPI DEL VULTURE”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, come
previsto dalla Legge quadro sul volontariato n.266 del 11 Agosto 1991. La sede legale dell’Associazione è sita in Rionero in Vulture (Potenza)
C/da Gaudo s.n.c. Palasport c/o
Centro Operativo Misto (C.O.M.) L’ Associazione:
* ha durata illimitata; * non persegue fini di lucro; * è apartitica ed aconfessionale. * la struttura è fissata secondo criteri di democraticità. * tutte le cariche sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito. * non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la
destinazione o la distribuzione non sia imposte per legge o sia effettuate a
favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge,
statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura; FINALITÀ ARTICOLO 2 L’Associazione ha per scopo: A) svolgere attività di Volontariato di Protezione Civile in collaborazione
con le autorità, in occasione di calamità naturali,catastrofi o altri eventi similari, nonché
per iniziative di carattere umanitario o di interesse generale, esclusivamente
per fini di solidarietà; B) promuovere e realizzare, mediante autonome iniziative, forme di sostegno sociale e di impegno civile tese a superare l’emarginazione,
migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno; C) promuovere, presso enti pubblici o privati, corsi di specializzazione per
l’addestramento di tutte le categorie utili nelle attività di Protezione
Civile e rappresentarne le stesse; D) promuovere iniziative a tutela dei diritti del Volontariato di Protezione
Civile, promuovere forme di servizio, l’aggiornamento tecnico-legislativo e
culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile per tutte le categorie
consentite dalla Legge anche con la stampa di proprie pubblicazioni; E) salvaguardia del patrimonio ambientale con azioni di previsione, prevenzione
ed intervento, tramite mezzi e strumenti tecnico/scientifici, in collaborazione
con associazioni, enti ed istituti locali, regionale e nazionali F) promuovere e patrocinare tutte le iniziative del tempo libero per i soci. ARTICOLO
3 Per il raggiungimento delle finalità Statutarie,
l’Associazione di Volontariato di Protezione Civile "LUPI DEL
VULTURE" può: -stipulare accordi, affiliazioni o adesioni con altre
associazioni o comitati sia nazionali che internazionali; -collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente
o per il tramite di proprie strutture operative; -costituire istituti, fondazioni o altri enti strumentali
al perseguimento di specifici obiettivi. ARTICOLO
4 L’Associazione “LUPI DEL VULTURE” si
ispira agli ideali della Costituzione Repubblicana ed ai principi del libero
associazionismo. Agisce, principalmente, nell’ambito del territorio
nazionale ma può operare anche nei Paesi dell’Unione Europea e nel mondo, per
favorire l’elevazione culturale e migliorare la condizione dei propri
associati e dei cittadini in generale. ARTICOLO
5 Possono aderire all’Associazione " LUPI DEL
VULTURE " i singoli cittadini, circoli, comitati, associazioni e
sodalizi in genere che ne condividano i principi ispiratori, ne accettino lo
Statuto e si impegnino ad osservarli. All’Associazione “LUPI DEL
VULTURE” possono aderire le associazioni di qualunque livello
territoriale esse siano (nazionali, regionali, internazionali ecc) che abbiano
finalità affini e complementari sulla base di specifici atti approvati dal
Consiglio Direttivo. ARTICOLAZIONE
TERRITORIALE ARTICOLO 6 L’Associazione, a livello decentrato, si articola in
Sedi Locali. Le Sedi Locali hanno autonomia organizzativa, finanziaria e
patrimoniale. La loro territorialità e dislocazione coincide con
l’ambito comunale. Ogni Sede Locale “LUPI DEL VULTURE” è
una struttura autonoma e rappresenta territorialmente una sezione
dell’Associazione "LUPI DEL VULTURE”. Ogni Sede Locale elegge i propri Organi. Esse accettano, osservano e fanno propri lo Statuto. La durata della Sede Locale è subordinata alla durata
dell’Associazione. La regolamentazione della Sede Locale sono previste dal
presente Statuto. Non possono costituirsi più Sedi Locali " LUPI
DEL VULTURE " nell’ambito di uno stesso Comune. SOCI ARTICOLO
7 Il numero dei Soci è illimitato. Essi prestano la loro
attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Possono aderire all’associazione tutti coloro, cittadini
italiani e stranieri di ambo i sessi e che abbiano compiuto almeno i 18 anni di
età, che condividono gli scopi dell’Associazione, non abbiano riportato
condanne penali, siano conosciuti da almeno due soci già iscritti ed abbiano
presentato domanda di ammissione, al Consiglio Direttivo, direttamente o per il
tramite della Sede Locale qualora già esistente, con l’osservanza delle
seguenti modalità: -dichiarare di attenersi scrupolosamente al presente
Statuto ed alle relative Deliberazioni degli Organi Sociali; -dichiarare di essere disponibile a prestare la propria attività di
Volontario di Protezione Civile secondo le capacità e requisiti dimostrati e di
accettarne in proprio tutti i rischi e/o danni ricevuti o cagionati connessi a
tale esercizio liberando l’Associazione "LUPI DEL VULTURE"
da ogni responsabilità; -versare la quota annuale associativa stabilita con
delibera dal Consiglio Direttivo e l’eventuale ulteriore quota associativa stabilita
dalla Sede Locale per il proprio sostenta mento; -di essere disposto a partecipare attivamente a tutte le
iniziative dell’Associazione. La domanda di ammissione dovrà essere corredata di n. 4
foto formato tessera e dalla documentazione in copia attestante l’identità e
quella relativa ad eventuali titoli o qualifiche posseduti e ritenuti utili
all’attività di Volontariato di Protezione Civile. Sarà compito del Consiglio Direttivo valutare, in merito
all’accettazione o meno di tale domanda, anche se la stessa è stata accettata
dal Consiglio Direttivo della Sede Locale. Nel caso in cui la domanda venga
respinta, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via
definitiva il Consiglio Direttivo , alla prima convocazione utile. Diverse modalità e requisiti di ammissione potranno
stabilirsi soltanto con delibera del Consiglio Direttivo. ARTICOLO
8 I Soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio
per i rapporti sociali presso la propria Sede Locale di appartenenza. ARTICOLO
9 Con l’iscrizione, i Soci autorizzano l’Associazione al
trattamento dei propri dati personali,
( art.10 della Legge 675/1996 sulla tutela dei dati personali)
consapevoli che gli stessi possono essere diffusi sia all’interno
dell’Associazione (Centrale e Sedi Locali) che all’esterno per qualsiasi
tipo di relazione essa intrattenga. I dati personali e la relativa documentazione verranno
distrutti, a cura del Presidente della sede Centrale o del Referente della Sede
Locale, trascorso un anno dalla perdita della qualità di socio a qualunque
titolo essa sia avvenuta. Per riscriversi, trascorso detto termine, occorrerà
presentare nuova domanda valendo le norme di iscrizione già esposte.
Non possono, comunque
riscriversi coloro i quali, in passato, siano stati espulsi dall’Associazione
per gravi motivi. I Soci si impegnano a comunicare prontamente
all’Associazione eventuali modifiche dei propri dati personali. ARTICOLO
10 I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: A) soci fondatori (coloro che intervengono o sono già intervenuti nella
stesura dell’atto costitutivo); B) soci ordinari (tutti coloro che avendo fatto domanda di iscrizione
all’Associazione ne hanno ottenuto l’accettazione); C) soci onorari (possano essere persone, enti, associazioni, comitati, autorità
ecc. che si sono distinti per particolari benemerenze ed a cui,
simbolicamente, viene accordata l’iscrizione previo comunque parere del
Presidente della sede Centrale). ARTICOLO
11 La qualità di socio "LUPI DEL VULTURE"
si acquista soltanto con l’ottenimento della tessera valida per l’anno
in corso. Chi chiede di far parte della Associazione"LUPI DEL VULTURE" deve attentamente
leggere lo Statuto. Nel momento
in cui presenta domanda d’ammissione, tacitamente sottoscrive ed accetta
incondizionatamente quanto stabilito nello Statuto. Lo Statuto deve essere sempre a disposizione dei soci e di
chi intende associarsi nei giorni di apertura della Sede. ARTICOLO
12 La qualità di socio, sia esso fondatore o ordinario, si
perde: 1) per morte; 2) per mancato pagamento della quota annuale associativa entro il termine
stabilito dal Consiglio Direttivo; 3) per dimissioni scritte; 4) per espulsione a seguito di: a) inosservanza delle disposizioni del presente Statuto; b) per comportamento lesivo all’immagine
dell’Associazione e quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o
materiali all’Associazione"LUPI DEL VULTURE" ; c) per non ottemperanza alle disposizioni di Legge in
generale ed in materia di volontariato; d) per indegnità a seguito di condanne infamanti; e) per il venir meno dei requisiti richiesti. Per quanto indicato alle lettere del punto 4) del presente
articolo, l’espulsione avviene per atto motivato del Consiglio Direttivo. Oltre all’esclusione, il Consiglio Direttivo, si riserva ogni azione
legale per coloro che abbiano compiuto o procurato episodi di particolare gravità
e ciò nell’interesse dell’Associazione. ARTICOLO
13 La perdita della qualità di socio non dà diritto al
rimborso della quota sociale né alla quota parte del patrimonio
dell’Associazione, né ad alcun tipo di risarcimento. Chiunque perda la qualità di socio è obbligato a
riconsegnare al Consiglio Direttivo Centrale direttamente o per il tramite del
Consiglio Locale, il proprio tesserino. E’ obbligato altresì a riconsegnare quant’altra cosa
abbia avuto in uso, dotazione o affidamento dall’Associazione nel normale
stato in cui gli sono state affidate. Il Consiglio Direttivo Centrale si riserva
ogni facoltà legale nei confronti di chi contravviene a tali disposizioni. CARICHE SOCIALI ARTICOLO
14 Tutte le cariche associative, comprese quelle di ogni Sede
Locale dell’Associazione "LUPI DEL VULTURE ", sono
gratuite e prestate in modo personale e spontaneo. Esse hanno la durata di tre
anni e possono essere riconfermate. Qualora un membro detentore di carica, perda
la qualità di socio oppure si dimetta dalla funzione nel corso del mandato o
nomina triennale, le eventuali sostituzioni di detti membri effettuate nel corso
del triennio decadranno comunque allo scadere del triennio medesimo già
fissato. Non esiste incompatibilità di funzioni. Un socio può
essere membro di più Organi, non più di due. PATRIMONIO ARTICOLO
15 Il patrimonio sociale è costituito: A) dalle quote sociali annue; B) dai contributi di privati; dai contributi dello Stato, Regioni, Enti e di Istituzioni
Pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti dell’Associazione; D) dai contributi di Organismi Internazionali; E) dai lasciti testamentari e donazioni; F) da rimborsi derivanti da convenzioni; G) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; H) da tutti i beni mobili ed immobili acquistati o ricevuti per le finalità
associative. I) i fondi sono depositati c/o un Istituto di Credito stabilito dal Consiglio
Direttivo. L) ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del
Presidente e del Segretario. ARTICOLO
16 Il patrimonio sociale non è mai ripartito tra i soci,
neanche in caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione. Del
patrimonio sociale risponde il Legale Rappresentante dell’Associazione o della
Sede Locale qualora il patrimonio riguardi quest’ultima. ARTICOLO
17 Qualora una Sede Locale, nell’ambito della sua
autonomia, intenda deliberare il proprio scioglimento, dopo averne data
tempestiva comunicazione alla Sede Centrale, devolverà il suo patrimonio,
terminata la fase di liquidazione, ad un ente di volontariato già esistente
nella Regione di appartenenza della Sede Locale. Se tra il patrimonio ci sono
beni dati in uso da enti pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel
loro stato d’uso attuale. ARTICOLO
18 Il patrimonio dell’Associazione "LUPI DEL
VULTURE" non può in alcun modo essere destinato per finalità
diverse da quelle previste dagli scopi e finalità associative. ARTICOLO
19 In caso di scioglimento della Sede Centrale "LUPI
DEL VULTURE", il patrimonio, dedotte le spese dovrà essere
devoluto ad un ente di volontariato della Regione in cui ha sede legale. Un
comitato di tre componenti dell’ultimo consiglio direttivo deciderà
sull’assegnazione. Se tra il patrimonio ci sono beni dati in uso da enti
pubblici o privati, questi verranno riconsegnati nel loro stato d’uso attuale. ORGANI SOCIALI ARTICOLO
20 Sono Organi dell’Associazione : 1) L’Assemblea Ordinaria o Straordinaria dei Soci; 2) Il Consiglio Direttivo Centrale; 3) Il Presidente della sede Centrale; 4) Il Vice Presidente della sede Centrale; 5) Il Segretario della sede Centrale; 6) Il Tesoriere della sede Centrale; 7) Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti della sede Centrale; 8) Il Collegio Arbitrale sede Centrale.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese “vive”
incontrate dai componenti degli Organi Sociali nell’espletamento dei loro
incarichi. ASSEMBLEA ARTICOLO
21 Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e
straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all’interno dei
locali della Sede con almeno 10 giorni di preavviso. L’avviso dovrà riportare
data, ora, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea. In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria sia
straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno
dei soci. In seconda convocazione, che può tenersi anche nello
stesso giorno ma aver luogo almeno un’ora dopo dalla prima, l’Assemblea, sia
ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno. Non è ammesso l’utilizzo della delega. Delle riunioni assembleari viene redatto verbale in apposito registro
conservato a cura del Presidente. ARTICOLO
22 L’Assemblea Ordinaria dei Soci, viene convocata almeno
una volta ogni anno dal Presidente e
da tutte le volte che il Consiglio Direttivo Centrale lo reputi necessario. Essa: -approva il rendiconto economico consuntivo e preventivo; -approva le linee generali del programma di attività per
l’anno sociale; -elegge, ogni tre anni, i membri del Consiglio Direttivo
Centrale e degli Organi Collegiali.
Per le elezioni nomina una commissione elettorale di tre soci
con funzioni di controllo sullo svolgimento delle elezioni; -esamina e delibera in merito a proposte e programmi
sociali sottoposte al suo parere. -stabilisce l’ammontare delle quote associative. ARTICOLO
23 L’Assemblea Straordinaria dei Soci, viene convocata
tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo Centrale lo reputino
necessario ed ogni qualvolta ne faccia richiesta un Organo Centrale. Ha competenza sulle seguenti materie: -modifica dello Statuto; -scioglimento dell’Associazione. Per l’eventuale modifica necessaria, dello Statuto,
relativa ad apportare il solo cambiamento di ubicazione o trasferimento della
Sede Centrale non sarà necessario indire l’Assemblea Straordinaria dei Soci.
In questo, caso basterà redigere apposito verbale da parte del Consiglio
Direttivo Centrale che provvederà alla nuova stesura dello Statuto ed alla sua
registrazione. DISPOSIZIONI PER ELEZIONI E RIUNIONI ASSEMBLEARI ARTICOLO 24 Tutte le votazioni relative alle elezioni dei membri degli
Organi Centrali o Locali avvengono a scrutinio segreto. Verificherà la regolarità della procedura di votazione,
l’apposita commissione composta da tre membri eletti dall’Assemblea. Possono partecipare a tutte le adunanze assembleari i soli
Soci in regola con le quote sociali e che non siano stati esclusi
dall’Associazione. Non è ammesso il voto per delega. Tutti gli avvisi di convocazione alle Assemblee dei Soci
Centrali o Locali, devono essere affissi, a cura del Presidente e con almeno 10
giorni di preavviso, all’interno dei Locali della Sede avendovi i Soci eletto
domicilio per i rapporti sociali. L’avviso dovrà sempre riportare data, ora, luogo e
ordine del giorno dell’Assemblea. Se all’ordine del giorno contenuto nell’avviso sono
previste elezioni di Organi Centrali o Locali, i Soci interessati a candidarsi
dovranno far pervenire le proprie candidature almeno 3 giorni prima
dell’assemblea al Consiglio Direttivo Centrale o Locale a seconda
rispettivamente di elezioni di organi Centrali o locali. ARTICOLO
25 Tutte le Assemblee dei Soci e tutte le Assemblee degli
Organi, sia Centrali che Locali, possono tenersi, avendone piena validità,
anche con sistemi di videoconferenza utilizzando tutti i mezzi e supporti
informatici e di telecomunicazione avanzati che garantiscano, ad ogni modo, pur
in assenza della presenza fisica dei soggetti, la possibilità democratica di
esprimersi, di intervenire e di votare nelle adunanze fissate in luoghi diversi
facendo uso della tecnologia suddetta. Allo stesso modo, tutti gli avvisi di convocazione ed i
relativi Verbali delle Assemblee dei Soci e degli Organi, sia Centrali che
Locali, possono essere redatti e notificati, avendone piena validità, con mezzi
e supporti informatici e di telecomunicazione avanzati tipo e-mail, fax, ecc..
Per garantire ed assicurare l’avvenuta notifica, basterà rinviare al
mittente, con gli stessi mezzi sopra descritti, la copia dell’atto ricevuto
annotandovi l’indicazione "per presa visione". ARTICOLO
26 L’Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è
presieduta dal Presidente dell’Associazione e la funzione di segreteria è
affidata al Segretario . In caso di impedimento del Presidente, assumerà la
presidenza il Vice Presidente e qualora sia anche questi impedito il Presidente
sarà nominato dall’Assemblea stessa. Il Presidente dell’Assemblea nominerà
a sua discrezione anche un Segretario qualora il Segretario sia impedito. Le
deliberazioni adottate nel corso delle Assemblee dovranno essere riportate
sull’apposito libro dei verbali. CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE ARTICOLO
27 Il Consiglio Direttivo Centrale ha mandato triennale ed è
eletto dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da un minimo
di 4 ad un massimo di 9 Consiglieri. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e fissa le responsabilità degli altri
Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il
conseguimento dei propri fini sociali. Il Consiglio Direttivo Centrale si riunisce ogni qualvolta
lo ritenga necessario il Presidente o
su richiesta di almeno due Consiglieri. La convocazione avviene senza particolari preavvisi,
dovendo tale Organo, garantire la massima operatività per tutte le eventuali
emergenze relative all’impiego di Volontari in attività di Protezione Civile. In assenza del Presidente, la riunione del consiglio è
presieduta dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio,viene redatto
verbale in apposito registro conservato a cura del Presidente. ARTICOLO 28 Il Consiglio Direttivo Centrale ha i seguenti compiti: -cura l’esecuzione delle delibere Assembleari; -delibera sull’attività dell’Associazione; -provvede al coordinamento ed all’orientamento delle
attività delle Sedi Locali; -adempie a tutte le funzioni ed esercita tutti i poteri
demandati dalla Legge e dal presente Statuto; -convoca le Assemblee Ordinarie e Straordinarie dei soci; -esprime pareri e ratifica atti su richiesta del
Presidente; -compila rendiconti, bilanci e relazioni sulle attività
dell’Associazione; -delibera in merito alla costituzione di Sedi Locali; -delibera, nell’interesse dell’Associazione,
sull’utilizzo delle risorse disponibili; -compie gli atti di ordinaria e straordinaria gestione che
comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per statuto sono
demandati o riservati ad altri Organi; -delibera sull’ammissione o esclusione dei Soci; -provvede alla tenuta ed aggiornamento dei registri soci; -stabilisce diversi requisiti e modalità di ammissione
dei soci; -provvede all’acquisto o vendita dei beni mobili ed
immobili finalizzati al sostegno ed all’organizzazione dell’Associazione così come a
prenderli o concederli in fitto. ARTICOLO
29 Il Consiglio Direttivo Centrale può proclamare la gestione commissariale di
una Sede Locale nominando, a sua discrezione, un apposito commissario quando: -particolari fatti gravi accaduti ed accertati nell’ambito della stessa
Sede Locale impediscano il normale prosieguo delle attività mettendo a rischio il buon nome
dell’Associazione; -il provvedimento di esclusione abbia colpito il Referente della Sede Locale
ed il suo Vice non riesca ad indire nuove elezioni; -il provvedimento di esclusione abbia colpito tutti i membri del Consiglio
Direttivo Locale; -su richiesta dello stesso Referente o degli organi della Sede Locale se ne
richieda l’intervento; -siano state gravemente violate le norme dello Statuto . ARTICOLO 30 La gestione commissariale ha il compito di risanare
l’organizzazione della Sede Locale procedendo, se necessario, ad indire nuove
elezioni e riportando tutto nell’ambito della gestione normale. In questi casi, il Consiglio Direttivo Centrale può
richiedere convocazioni ordinarie o straordinarie dei Soci della Sede Locale. Qualora, in sede assembleare, dovesse risultare
l’impossibilità di proseguire le attività nei modi e nelle forme stabilite
dallo Statuto oppure che la stessa volontà assembleare non manifesti più
interesse nell’Associazione "LUPI DEL VULTURE" si
procederà allo scioglimento della Sede Locale. ARTICOLO 31 Il Consiglio Direttivo Centrale può procedere
autonomamente a modificare lo Statuto qualora si sia verificato il solo
cambiamento di ubicazione o trasferimento della Sede Centrale. Di questo circoscritto caso, il Consiglio Direttivo
Centrale redigerà apposito verbale provvedendo alla nuova stesura dello
Statuto, modificato nella sola parte relativa all’ubicazione della sede
centrale, ed alla loro registrazione. PRESIDENTE SEDE CENTRALE ARTICOLO
32 Il Presidente della sede Centrale ha mandato triennale ed
è eletto dal Consiglio Direttivo Centrale. Il Presidente ha
la rappresentanza legale dell’Associazione. Rappresenta l’Associazione nei confronti delle autorità,
degli enti e verso terzi, con facoltà di istanze legali e amministrative a
tutela e nell’interesse dell’Associazione stessa. Nei confronti dei terzi, al Presidente dell’Associazione
sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Viene sostituito in caso di suo impedimento dal Vice Presidente. Il Presidente è anche Presidente dell’Assemblea
Centrale dei soci e del Consiglio Direttivo Centrale ed è eletto da
quest’ultimo, nel suo seno a maggioranza di voti. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo
che sono sempre da lui stesso presiedute e l’Assemblea dei Soci. Nelle riunioni del Consiglio Direttivo nel caso di parità
di voto quello del Presidente è determinante. ARTICOLO
33 Il Presidente della sede Centrale, al fine di garantire la
massima operatività degli Organi Centrali, procede, a sua discrezione, a
sostituire i membri detentori di mandati e/o cariche sociali che per
ingiustificato motivo si assentino per più di cinque volte dalle loro funzioni
oppure qualora gli stessi si siano dimessi dal mandato od abbiano perso la
qualità di socio. I membri così sostituiti dureranno in carica fino alle
elezioni successive. ARTICOLO
34 Il Presidente firma, convalida e certifica tutti gli atti
dell’Associazione ed ha facoltà di prendere decisioni in caso di necessità. Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al
Vice Presidente, in sua assenza o impedimento. Il Presidente, sentito il parere consultivo del Consiglio
Direttivo, per raggiungere la migliore efficienza organizzativa della Struttura
Associativa, può nominare Referenti Regionali e Provinciali, da scegliere fra i
soci, a cui affidare specifiche funzioni organizzative e di tramite con il
Consiglio Direttivo Centrale. Tale nomina ha validità mensile e può comunque
essere revocata così come rinnovata in ogni momento. Il Presidente notifica alle autorità competenti per il
proprio territorio la costituzione o scioglimento delle Sedi Locali. IL VICE PRESIDENTE SEDE CENTRALE ARTICOLO
35 Il Vice Presidente ha mandato triennale ed è eletto dal
Consiglio Direttivo Centrale. Assume tutti i poteri e funzioni del Presidente
qualora questi sia impedito o gli siano affidati dallo stesso. SEGRETARIO SEDE CENTRALE ARTICOLO
36 Il Segretario ha mandato triennale ed è eletto dal
Consiglio Direttivo Centrale. Coadiuva il Presidente nella sua attività ed ha i
seguenti compiti: -redige i verbali delle riunioni; -provvede al disbrigo amministrativo ed organizzativo
delle pratiche interne; -predispone schemi ed appronta programmi di logistica
organizzativa da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo Centrale; -può essere delegato dal Presidente o dal Consiglio
Direttivo Centrale per particolari incarichi e funzioni direttive. -è al capo del Personale. TESORIERE
CENTRALE ARTICOLO 37 Il Tesoriere ha mandato triennale ed è eletto dal Consiglio Direttivo
Cenrale Svolge i seguenti compiti: -provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in
conformità delle decisioni del Consiglio Direttivo Centrale -predispone lo schema del Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo; -provvede alla tenuta e conservazione dei registri contabili di cassa e
della relativa documentazione. COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI SEDE CENTRALE ARTICOLO
38 Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti ha mandato
triennale. E’ composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea Centrale dei
Soci. Elegge, al suo interno, un Presidente. Il Collegio può convocarsi senza particolari preavvisi,
su richiesta di uno degli Organi Centrali, di propria iniziativa o su richiesta
scritta di un socio, per esprimere un parere, sotto forma di relazione scritta
da sottoporre all’Assemblea Centrale dei Soci, relativo al rendiconto
economico consuntivo e preventivo. Per lo svolgimento della sua funzione di
controllo, il Collegio ha piena autonomia ed ha libertà di ispezionare
documenti e registri in ogni momento e senza autorizzazione alcuna. Il parere
del Collegio non è vincolante per l’Assemblea Centrale dei Soci. Delle
riunioni del Collegio viene redatto verbale in apposito registro conservato a
cura del Presidente del Collegio. COLLEGIO ARBITRALE CENTRALE ARTICOLO
39 Il Collegio Arbitrale centrale ha mandato triennale. E’
composto da 3 membri ed è eletto dall’Assemblea Centrale dei Soci. Elegge, al suo interno, un Presidente. Svolge i seguenti compiti: -delibera in via definitiva circa le controversie che
possono sorgere all’interno degli Organi Centrali o nei rapporti fra loro; -delibera in via definitiva sulle questioni che sono
oggetto di controversia in relazione alla interpretazione dello Statuto -delibera in via definitiva sulle controversie che possono
sorgere fra Sedi Locali e Organi Centrali; -rimette pareri, richiesti dal Consiglio Direttivo
Centrale, circa il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci. Tali pareri non sono vincolanti per
il Consiglio Direttivo Centrale; -rimette pareri richiesti dai Collegi Arbitrali delle Sedi
Locali. Il Collegio può essere convocato, senza particolari
preavvisi, ogni qualvolta ne faccia richiesta un suo membro o su specifica
richiesta degli interessati. I membri del Collegio possono richiedere ai Soci
Fondatori, qualora esistenti, la loro presenza senza diritto di voto, nelle
adunanze del Collegio stesso affinché possano esprimere un proprio parere sulla
questione in discussione. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale in
apposito registro conservato a cura del Presidente del Collegio. Il lodo emesso è inappellabile. ARTICOLO
40 Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti Centrali ed il
Collegio Arbitrale Centrale deliberano a maggioranza semplice. RENDICONTO ECONOMICO CONSUNTIVO E PREVENTIVO ARTICOLO 41 L’esercizio finanziario della Sede Centrale e delle Sedi Locali chiude al
31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il mese successivo
alla chiusura verranno predisposti dai rispettivi Consigli Direttivi il
Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo. ARTICOLO
42 E’ cura del Consiglio Direttivo Centrale redigere il
Rendiconto Economico Consuntivo e Preventivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Centrale dei Soci. Per la redazione di detti Rendiconti, il Consiglio si
avvale della collaborazione e degli schemi approntati dal Tesoriere Centrale e
dagli Organi Centrali eventualmente interessati. Dal Rendiconto Economico Consuntivo, che deve coincidere
con l’anno solare, devono risultare tutte le componenti in entrata ed in
uscita che si sono succedute nel corso dell’anno oltre all’indicazione di
tutti i beni ed attività possedute. Dal Rendiconto Economico Preventivo si dovranno valutare
tutte le componenti in entrata ed in uscita e la consistenza dei beni che, con
analisi programmatica, si ritengano suscettibili di previsione. ASSICURAZIONE ARTICOLO 43 Il Rappresentante Legale di ogni Sede Locale provvederà,
in base a quanto disposto dall’ art. 4 della legge 266/91, ad assicurare i
propri iscritti contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle
attività stesse nonché per la responsabilità civile verso terzi. SEDI LOCALI ARTICOLO
44 Ogni Sede Locale "LUPI DEL VULTURE"è
una struttura autonoma e rappresenta territorialmente una sezione
dell’Associazione Centrale di Volontariato di Protezione Civile "LUPI
DEL VULTURE".Ogni Sede Locale gode di una propria autonomia
organizzativa, finanziaria e patrimoniale. La loro territorialità e
dislocazione, coincide con l’ambito comunale. La durata della Sede Locale è subordinata alla durata
dell’Associazione Centrale. La Sede Locale non persegue fini di lucro. E’
apartitica ed aconfessionale. La struttura della Sede Locale "LUPI
DEL VULTURE" è fissata secondo criteri di democraticità. Tutte le
cariche sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito. La Sede Locale si
propone di perseguire le stesse finalità dello Statuto dell’Associazione "LUPI
DEL VULTURE"con compiti di proselitismo e di attuazione dei
programmi unitari Centrali. Funzione della Sede è quindi di svolgere attività
locale. Non possono costituirsi più Sedi Locali "LUPI
DEL VULTURE" nell’ambito di uno stesso Comune. ARTICOLO
45 Ogni Sede Locale elegge i propri Organi associativi. Il Consiglio Direttivo della Sede Locale agisce e delibera
nell’ambito e secondo gli orientamenti dell’Associazione Centrale. ARTICOLO 46 Se almeno 4 soci "LUPI DEL VULTURE"
ritengono utile costituire una Sede Locale, dopo aver accertato che nel Comune
prescelto la stessa non sia già presente e disponendo di mezzi e possibilità
strutturali idonee, comunicheranno la loro intenzione al Consiglio Direttivo
Centrale dell’Associazione che si esprimerà, dopo attenta valutazione ed in
via definitiva, sulla possibilità o meno dell’iniziativa. Qualora il
Consiglio Direttivo Centrale esprima parere favorevole all’apertura della
nuova Sede Locale, i promotori dell’iniziativa si assumeranno comunque la
responsabilità della costituenda Sede Locale e di quanto facciano o dispongano
in nome e per conto di questa.Uno dei soci promotori svolgerà la funzione di
referente della costituenda Sede Locale nei confronti del Consiglio Direttivo
Centrale "LUPI DEL VULTURE".Il Consiglio Centrale si
adopererà a fornire tutta la collaborazione, indicazioni ed informazioni
relative alla procedura di costituzione.Copie del primo verbale di Assemblea,
così come dell’atto costitutivo con l’indicazione delle cariche attribuite
per il primo triennio dovranno inviarsi alla Sede Centrale. Non possono
costituirsi più Sedi Locali "LUPI DEL VULTURE"
nell’ambito di uno stesso Comune. DENOMINAZIONE- STEMMA- COLORI SOCIALI ARTICOLO
47 La denominazione dell’Associazione di Volontariato di
Protezione Civile "LUPI DEL VULTURE" è a tutti gli
effetti di Legge riservata e non potrà essere utilizzata da nessun ente,
associazione, comitato, circolo o altro per contraddistinguersi. Il nome "LUPI DEL VULTURE" non
potrà essere inoltre utilizzato per contraddistinguere attività connesse con
la pubblicità, sponsor o per manifestazioni agonistiche senza
l’autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo Centrale. Ogni e qualsiasi utilizzo della denominazione
dell’Associazione dovrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo Centrale. Detto vincolo è impegnativo anche per le Sedi Locali ed
è esteso anche allo stemma o agli stemmi che l’Associazione adotta o dovesse
adottare. Lo stemma dell’ Associazione di Volontariato di
Protezione Civile "LUPI DEL VULTURE" reca il disegno di
due 2 volti di lupi con lo sguardo rivolto verso destra a fondo marroncino
bordati dai colori della bandiera italiana. In alto è rappresentato il profilo
del Monte Vulture con colori verde e azzurro. Il disegno è contenuto in un
cerchio recante al suo esterno superiore l’iscrizione di: Associazione di
Volontariato Protezione Civile “LUPI DEL VULTURE”; e al suo
esterno inferiore l’iscrizione:RIONERO IN VULTURE PZ. DIRITTI E DOVERI
DEGLI ASSOCIATI
ARTICOLO
48
a) ad osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; b)
a mantenere
sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione; c)
a versare la
quota associativa di all’articolo 7; d)
a prestare la
loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
a)
a partecipare
a tutte le attività promosse dall’Associazione; b)
a partecipare
all’Assemblea con diritto di voto; c)
ad accedere
alle cariche associative; d)
a prendere
visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa
alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia: ARTICOLO 49Il presente Statuto si compone di 49 articoli. Per quanto non previsto dallo Statuto valgono le norme del
Codice Civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro e delle Leggi in
materia di Volontariato. E’ fatto assoluto divieto alle Sedi Locali di adottare
Statuti diversi. Sedi e Soci non possono utilizzare segni distintivi come
uniformi, fregi, palette, lampeggiatori ecc., che non siano consentiti ed
autorizzati dalla Legge e dall’Associazione.
Se condividi le nostre idee,
allora che aspetti iscriviti o vieni a trovarci...
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